Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale
La normativa, composta di soli 9 punti, detta una disciplina di carattere
generale alla quale ricondurre i contratti di affiliazione commerciale con la
creazione di precisi obblighi informativi precontrattuali e clausole negoziali
obbligatorie, volte alla tutela e alla garanzia del futuro rapporto
d'affiliazione.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004
Legge 6 maggio 2004, n. 129
Con la Legge 129/2004 il Legislatore ha voluto, finalmente, disciplinare la
materia del
Franchising offrendo una regolamentazione ad una
figura che fino a quel momento era stata lasciata alla libera contrattazione
delle parti.
Di seguito si riporta il testo normativo:
Art. 1.
(Definizioni)
1. L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato,
fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in
base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo,
di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a
marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti
di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale,
inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati
distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o
servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni
settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti
da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che segreto,
sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come
complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi
elementi, non generalmente noto n facilmente accessibile; per sostanziale,
che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per
la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi
contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo
sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai
criteri di segretezza e di sostanzialità;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore
economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al
momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato
commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in
quote fisse periodiche;
d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue
istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.
Art. 2
(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come
definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione
commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente
ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o
indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di
stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con
il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità, allestisce uno spazio
dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale di cui al
comma 1 dell'articolo 1.
Art. 3.
(Forma e contenuto del contratto)
1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a
pena di nullità.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve
aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque
garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento
dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. E' fatta salva l'ipotesi
di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che
l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attivit;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale
indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri
affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti
dall'affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;
e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte
dell'affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di
assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto
stesso.
Art. 4.
(Obblighi dell'affiliante)
1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di
affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato
copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati,
ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di
riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale
e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli
ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia
avvenuto da meno di tre anni;
b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della
relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante
dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la
documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto
dell'affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita
diretti dell'affiliante;
e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con
relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività
dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali,
promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre
anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da
affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle
vigenti norme sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l'affiliante può
limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con
decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e)
ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano
operato esclusivamente all'estero.
Art. 5.
(Obblighi dell'affiliato)
1. L'affiliato non pu trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto,
senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza
maggiore.
2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori
e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza
in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.
Art. 6.
(Obblighi precontrattuali di comportamento)
1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante
affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve
tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che
lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di
affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni
oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di
diritti di terzi.
2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata
comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
3. L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti
dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede
e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante
ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai
fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non
espressamente richiesti dall'affiliante.
Art. 7.
(Conciliazione)
1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le
parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere
all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede
l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Annullamento del contratto)
1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere
l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile
nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Art. 9.
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di
affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di
entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in
vigore della presente legge se non stipulati a norma dell'articolo 3, comma 1,
devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente
legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere
adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati
per iscritto.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Pagina aggiornata : 2/6/2008 11:52:11 AM